Per la Cassazione, la lesione al naso riportata dal passeggero che si sporge dal finestrino per aiutare il conducente a compiere una manovra è anche colpa sua, ha violato il codice della strada
Passeggero responsabile al 50% per le lesioni al naso
Per la Cassazione, come chiarito nell’ordinanza n. 4789/2021 (sotto allegata) è corretto riconoscere il concorso di colpa al soggetto trasportato, che si sporge dal finestrino per aiutare il conducente a fare manovra. La lesione al naso cagionata dall’innalzamento improvviso del vetro elettrico è causa anche della violazione dell’art. 169 comma 3 del Codice della Strada. Vediamo però ora come si sono svolti i fatti che hanno portato a questa decisione.
Un uomo agisce in giudizio contro una S.r.l, la compagnia assicuratrice del mezzo e gli eredi del conducente del mezzo, deceduto nel corso della causa, raccontando di aver riportato lesioni mentre era a bordo del veicolo condotto all’epoca dal de cuius. Costui racconta di aver riportato danni al naso a causa “dell’improvvida chiusura di un’alza-cristalli elettrico, eseguita dal conducente mentre egli si sporgeva al di fuori del finestrino per assisterlo nell’esecuzione di una manovra di parcheggio.”
Il Giudice di Pace accoglie la domanda, ma attribuisce al trasportato un concorso di colpa del 50%. Il passeggero impugna la sentenza e il Tribunale la rigetta, condividendo le conclusioni del Giudice di pace. Per il Tribunale in effetti l’appellante ha contribuito al sinistro occorso in quanto, prima di tutto si è sporto inutilmente dal finestrino e poi perché nel compiere questo movimento non ha prestato la dovuta attenzione. Nulla è dovuto quindi al soggetto per le spese future necessarie a sottoporsi a un intervento di rinoplastica poiché il danno biologico è stato liquidato per intero, senza tenere conto di eventuali miglioramenti conseguibili grazie a un intervento di rinoplastica.
Errata la conclusione sul concorso di colpa della vittima
Insoddisfatto dell’esito del giudizio di merito parte soccombente ricorre in Cassazione, ritenendo errata la sentenza di secondo grado per svariati motivi.
- Con il primo contesta l’attribuzione del concorso di colpa perché la stessa non è stato oggetto di discussione tra le parti.
- Con il secondo rileva che la motivazione con cui Tribunale e Giudice di Pacegli hanno attribuito la corresponsabilità è apparente e come la stessa travalichi la domanda attorea.
- Con il terzo lamenta la violazione dell’art. 1227 c.c e di altre norme, non pertinenti al contenuto della censura.
- Con il quarto contesta la parte della sentenzain cui gli viene negato un risarcimento più elevato per il danno riportato.
Concorso di colpa: il passeggero ha violato il codice della strada
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i motivi del ricorso, lo rigetta per le seguenti ragioni.
La prima censura è infondata in fatto e in diritto perché la questione del concorso di colpa in realtà è stata oggetto di dibattito nel giudizio di primo grado. La compagnia assicurativa ha infatti negato la responsabilità del proprio assicurato, addossando così la responsabilità delle lesioni al passeggero. Il thema decidendum in questo modo si è esteso all’esistenza o meno del caso fortuito, che può essere rappresentato sia da un fatto del terzo che della vittima stessa.
In ogni caso la questione è infondata in diritto perché stabilire se una condotta possa o meno essere inquadrata nell’art. 1227 c.c. che disciplina il concorso di colpa è una questione sottratta all’onere di segnalazione del comma 2 dell’art. 101 c.p.c, che riconosce al giudice la possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie sulla questione. Inoltre, precisa la Corte, la discussione in appello del concorso di colpa avrebbe comunque sanato l’eventuale violazione del comma 2 dell’art. 101 c.p.c.
Infondata la seconda censura perché la sentenza del Tribunale spiega esaustivamente che il comportamento del passeggero che si sporge dal finestrino di un veicolo a motore in fase di manovra deve considerarsi colposa. Valutazione che la Corte ritiene non solo motivata ma anche corretta dal punto di vista giuridico. L’art. 169 comma 3 del Codice della Strada infatti vieta ai passeggeri dei veicoli a motore “di assumere posizioni che determinino sporgenze della sagoma trasversale del veicolo.”
Ora, poiché affacciarsi dal finestrino integra la violazione delle specifica regola di condotta sopra indicata, è indubbio che la stessa costituisca una condotta colposa da sanzionare.
Inammissibile il motivo con cui il passeggero contesta la violazione dell’art 1227 c.c. stante l’assenza di prove e il travisamento di quelle raccolte, perché in questo modo non fa che contestare la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito, si ricorda, non sono censurabili in sede di Cassazione.
Inammissibile anche l’ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di un risarcimento più elevato perché il ricorso non specifica quali documenti non sono stati valutati né indica quando e dove sono stati depositati nel corso del giudizio di merito e perché stabilire se la spesa futura per la rinoplastica può essere considerata o meno conseguenza necessaria del fatto illecito è un accertamento di fatto riservato solo al giudice di merito. Infondata anche la parte restante del motivo perché il giudice ha valutato non secondo equità, ma con una valutazione equitativa che non richiede istanza di parte. Priva d’illustrazione e quindi inammissibile anche la parte in cui il ricorrente contesta che il danno non patrimoniale non è stato liquidato secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni.